I mutui inpdap sono i finanziamenti erogati e gestiti dall’INPS a partire dal 2012 a seguito della soppressione dell’INPDAP. I requisiti, le condizioni e i termini di restituzione del finanziamento sono sottoposti a specifiche regole. Un provvedimento del 2017 dell’INPS ha tuttavia determinato modifiche in termini di adeguamento del tasso di interesse di finanziamenti ex INPDAP che ha influito in diversi modi sulle condizioni del mutuo ipotecario.
Mutuo prima casa inpdap dipendenti pubblici
I mutui ipotecari edilizi ex INPDAP sono finanziamenti erogati originariamente dall’INPDAP e destinatari a lavoratori (ovvero i dipendenti statali, comunali e i membri delle forze armate) e pensionati pubblici. I finanziamenti, possibili in due diverse forme ovvero il prestito o il mutuo ipotecario edilizio, sono gestiti dall’INPS, Sezione della Gestione Dipendenti Pubblici, e permettono a chi ha i requisiti soggettivi l’accesso al credito a condizioni agevolate. La richiesta di mutuo ex INPDAP deve essere effettuata in periodi specifici dell’anno (ovvero dall’1 al 10 Gennaio, dall’1 al 10 Maggio e dall’1 al 10 Settembre) da coloro che sono iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici. La domanda agevolata di mutuo deve presentata con una regolare domanda telematica solamente da chi vuole utilizzare il finanziamento per l’acquisto della prima casa. L’importo massimo che si può richiedere è di 300.000 Euro.
Tassi di interesse
I mutui possono essere concessi a tasso variabile oppure a tasso fisso in base alla richiesta del dipendente o pensionato pubblico. La prima opzione, quella del tasso fisso, comporta che il calcolo della rata del mutuo rimanga sostanzialmente costante in termini di interessi per tutto il corso della durata del finanziamento. Il tasso fisso d’interesse, tra l’1/7/2015 e l’1/9/2017, è stato determinato al 2,95%. Il Presidente dell’INPS, tuttavia, ha previsto che il tasso d’interesse fisso per i mutui INPDAP venisse adeguato al nuovo metodo LTV o Loan To Value.
La seconda opzione, quella del tasso variabile, comporta una variazione degli interessi di ogni rata del mutuo ipotecario a seconda delle fluttuazioni del tasso Euribor. In particolare, il tasso di interesse variabili è uguale al tasso Euribor a 6 mesi calcolato su un periodo di 360 giorni, con l’aggiunta di 200 punti, e rilevato in una data a scelta tra il 30 Giugno o il 31 Dicembre del semestre precedente. Le condizioni del mutuo ipotecario fino alla Riforma del 2015 prevedevano che il tasso d’interesse fosse fisso per il primo anno e pari al 3,50% e in seguito il tasso era considerato variabile e pari all’Euribor a 6 mesi con una maggiorazione di 90 punti basi e calcolato in un periodo sempre il 30 Giugno oppure il 31 Dicembre del semestre precedente.
Calcolo Mutuo
Il Presidente dell’INPS nella determinazione n. 89 del 25 Maggio 2017 ha introdotto importanti novità circa il metodo di calcolo del tasso di interesse fisso del mutuo ipotecario edilizio.
La nuova disciplina prevede l’adeguamento del tasso d’interesse fisso al metodo del Loan To Value (LTV), ovvero il rapporto tra l’importo finanziato con il mutuo ipotecario edilizio e il valore dell’immobile determinato dai tecnici dell’INPS nella perizia estimativa. I tassi di interesse fisso nel quadrimestre successivo alla riforma dei mutui ex INPDAP erano pari per un mutuo della durata di 10 anni a 1,15% per un LTV fino al 50%, 1,33% per una contribuzione compresa tra il 50 e l’80%, 1,73% per un LTV oltre l’80%.
Quando il mutuo ha una durata di 15 anni il tasso di interesse fisso è:
- a 1,51% per un LTV fino al 50%
- 1,69% per un LTV tra il 50 e l’80%
- 2,73% per un LTV oltre l’80%.
Se ha una durata di 20 anni il tasso di interesse fisso è:
- a 1,65% per un LTV fino al 50%
- 1,83% per un LTV tra il 50 e l’80%
- 2,38% per un LTV oltre l’80%
Invece per una durata di 25 anni il tasso di interesse fisso è:
- 1,97% per un LTV fino al 50%
- 2,03% per un LTV tra il 50 e l’80%
- 2,03% per un LTV oltre l’80%.
I tassi rimangono gli stessi anche per il finanziamento a 30 anni.
Regolamento mutui inpdap 2017
La nuova disciplina su tassi fissi d’interesse è entrata in vigore a partire dall’1 Settembre 2017 e quindi si applica a tutte le richieste di concessione di un mutuo ipotecario edilizio all’INPS, ovvero il mutuo ex INPDAP e, inoltre, per le richieste di portabilità a partire dalla stessa data. Cosa succede a tutti coloro che, prima di questa data, avevano stipulato un mutuo ex INPDAP? La risposta è semplice, il mutuatario ha una duplice scelta.
In primo luogo, ha la possibilità di mantenere il precedente mutuo alle stesse condizioni di tassi d’interesse. In secondo luogo, è possibile presentare la domanda per richiedere l’applicazione di questo tasso d’interesse fisso nel periodo compreso tra l’1 Settembre 2017 e il 23 Novembre 2017. Chi, inoltre, ha presentato domanda per il mutuo nel quadrimestre anteriore all’1 Luglio 2017 e si trova ancora in una fase di perfezionamento pratica ha la possibilità di richiedere altresì l’applicazione del tasso d’interesse di cui alla determinazione n. 89 del 2017. Qualora, invece, il mutuatario non presenti alcuna domanda si presume la sua volontà di vedere continuata l’applicazione dei precedenti tassi fissi d’interesse.